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Sez. 2, Sentenza n. 1233 del 13/03/1978 (Rv. 390582 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIU PARTI - NOTIFICAZIONE AD UNA SOLA DI ESSE - TERMINE BREVE PER LA IMPUGNAZIONE - DECORRENZA UNITARIA PER TUTTE LE PARTI - LIMITI - TERMINE ANNUALE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390582-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIU PARTI - NOTIFICAZIONE AD UNA SOLA DI ESSE - TERMINE BREVE PER LA IMPUGNAZIONE - DECORRENZA UNITARIA PER TUTTE LE PARTI - LIMITI - TERMINE ANNUALE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

La regola in base alla quale in una causa con piu parti il termine per impugnare una sentenza decorre unitariamente per tutte dalla sua notificazione, anche se questa venga fatta ad una sola di esse (art 326 cod proc civ), subisce una deroga quando la decisione, pur essendo unica, consti di piu capi indipendenti tra loro, i quali si riferiscano a oggetti diversi, interessanti solo alcune parti, nel qual caso il termine per impugnare decorre distintamente dalla data delle singole notificazioni ai titolari dei diversi rapporti, applicandosi la norma dell'impugnabilita entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza per le parti per le quali non vi e stata notificazione. (V 2238/76, mass n 381039; (V 1788/75, mass n 375447; (V 1460/74, mass n 369554).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)