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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19431 del 17/09/2020 (Rv. 658839 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Nomina dell'amministratore di sostegno - Competenza per territorio - Risultanze anagrafiche - Rilevanza - Prova contraria - Trasferimento della dimora abituale o del centro principale dei rapporti - Volontarietà - Necessità.
Stato
decisa il 2020-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658839-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

In tema di nomina dell'amministratore di sostegno, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente si presume la coincidenza della residenza effettiva e del domicilio con la residenza anagrafica dell'amministrando, salvo che risulti accertato non solo il concreto spostamento della sua dimora abituale o del centro principale dei suoi rapporti economici, morali, sociali e familiari, ma anche la volontarietà di tale spostamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 44, Cod. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)