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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19017 del 16/09/2011 (Rv. 620059 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE | Amministratore di sostegno - Revoca - Competenza territoriale - Criterio - Residenza o domicilio della persona sostenuta - Trasferimento di fatto del beneficiario - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620059-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE

Qualora non ricorra il requisito della volontarietà dello spostamento della dimora abituale o del domicilio del soggetto destinatario dell'amministrazione di sostegno, la competenza a decidere della revoca e della nomina di un nuovo amministratore di sostegno, ai sensi dell'art. 404 cod. civ., spetta al giudice della circoscrizione nella quale l'amministrazione era stata aperta e la prima nomina effettuata, non rilevando il luogo ove il beneficiario sia stato di fatto trasferito. (Nella specie la S.C. ha rilevato che nessun mutamento di residenza o domicilio, effetto di volontaria scelta del sostenuto, poteva ritenersi sussistente a seguito dell'acclarata sottrazione dello stesso dall'istituto nel quale era ricoverato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)