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Sez. 3, Sentenza n. 40342 del 03/06/2014 Ud. (dep. 30/09/2014) Rv. 260552 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Rudere - Ricostruzione - Intervento qualificabile come ristrutturazione edilizia - Esclusione - Nuova costruzione - Configurabilità - Ragioni - Modifiche disposte dall'art. 30 del D.L. n. 69 del 2013 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260552-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

Integra i reati di cui agli artt. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del D.Lgs. n. 42 del 2004 la ricostruzione di un "rudere" senza il preventivo rilascio del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica, sia perchè trattasi di intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione di un edificio preesistente, dovendo intendersi per quest'ultimo un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, sia perchè non è applicabile l'art. 30 del D.L. n. 69 del 2013 (conv. in legge n. 98 del 2013), che, per assoggettare gli interventi di ripristino o di ricostruzione di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, al regime semplificato della S.C.I.A. richiede, nelle zone vincolate, l'esistenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto), o, in alternativa, l'accertamento della preesistente consistenza dell'immobile in base a riscontri documentali, alla verifica dimensionale del sito o ad altri elementi certi e verificabili, nonchè, in ogni caso, il rispetto della sagoma della precedente struttura.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 10, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 30, Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)