Sez. L, Sentenza n. 10522 del 22/10/1998 (Rv. 520001 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Programma di ridimensionamento aziendale - Variazione del numero dei licenziamenti rispetto allo stesso - Rilevanza - Condizioni - Esclusione della connessione tra ristrutturazione e licenziamenti - Accertamento - Necessità - Esclusione del nesso - Conseguenze - Disciplina sui licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo - Applicabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
In materia di licenziamenti collettivi, vigente la disciplina anteriore alla legge n. 223 del 1991, spetta al giudice di merito accertare, di volta in volta, in relazione al caso concreto, se la variazione numerica (in diminuzione o anche in aumento) dei licenziamenti intimati rispetto a quelli programmati, in relazione all'originaria previsione di riduzione del personale occupato per effetto del ridimensionamento dell'attività produttiva, faccia venire meno la connessione dei provvedimenti adottati con il previsto ridimensionamento stabile dell'attività dell'impresa, e quindi renda applicabile ai licenziamenti intimati la disciplina sui licenziamenti individuali motivati da esigenze obiettive dell'impresa e, in particolare, il principio della necessaria verifica della possibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)