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Sez. L, Sentenza n. 3182 del 05/04/1996 (Rv. 496823 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Licenziamento individuale - In genere - Condizioni rispettive - Licenziamento fondato dal datore sulle necessità conseguenti a ristrutturazione tecnologica - Verifica da parte del giudice dell'insussistenza delle condizioni per il licenziamento collettivo - Effettuazione di tale verifica sul presupposto della qualificazione del licenziamento come individuale per la impossibilità di qualificarlo come collettivo, in difetto delle condizioni previste dalla direttiva C.E.E - Ritenuta immediata applicabilità della direttiva nell'ordinamento interno - Errore di diritto - Irrilevanza - Correzione della motivazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496823-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

Nel licenziamento collettivo per riduzione di personale, giustificato dall'imprenditore con l'allegata trasformazione tecnologica dell'impresa e le conseguenti necessità di contrazione delle forze lavoro, il ridimensionamento dell'azienda (a prescindere dalla valutazione circa la sua sufficienza in difetto di concomitante riduzione dell'attività produttiva) deve in ogni caso implicare e rendere necessaria, con rapporto di causa ed effetto, la diminuzione del complessivo numero dei dipendenti divenuto esuberante rispetto alle mutate esigenze aziendali, ed il giudice, pur non potendo sindacare l'opportunità e la congruità della scelta imprenditoriale, ha il dovere di verificare il nesso di causalità fra il ridimensionamento ed i singoli licenziamenti onde accertare che le ragioni allegate dall'imprenditore costituiscano la base degli stessi e non uno strumento per sottrarre dei licenziamenti individuali al controllo della ricorrenza delle condizioni di legge per essi stabiliti. Peraltro la conformità a diritto della statuizione resa dal giudice del merito che, in esito al predetto controllo, abbia accolto l'impugnativa del licenziamento, per non essere questo riconducibile al dedotto mutamento nelle tecnologie produttive impiegate dall'azienda, non è pregiudicata dalla circostanza che quella verifica sia stata effettuata sulla base della qualificazione del licenziamento come individuale plurimo, avendolo il giudice considerato non qualificabile come licenziamento collettivo, per difetto dei requisiti voluti a tal fine dalla direttiva CEE n. 129 del 17 dicembre 1975(concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di licenziamenti collettivi) erroneamente ritenuta di diretta applicazione anche anteriormente al suo recepimento nell'ordinamento dello Stato (legge 223 del 1991)giacché, stante l'unicità del fatto posto a base dell'esercizio del potere di recesso dell'imprenditore, il sopraindicato errore di diritto.non esplica effetti sulla decisione (ed è emendabile in sede di legittimità mediante correzione della motivazione ex art.384 cod. proc. civ.) una volta che. l'erronea prospettiva adottata non abbia impedito il doveroso controllo del nesso causale fra l'atto di recesso e le ragioni poste a fondamento dello stesso.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)