Sez. L, Sentenza n. 2605 del 27/04/1982 (Rv. 420457 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - ADEMPIMENTO SPONTANEO DELLA SENTENZA DI CONDANNA DI PRIMO GRADO DA PARTE DELL'ENTE PREVIDENZIALE - ACQUIESCENZA TACITA EX ART. 329, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - ADEMPIMENTO SPONTANEO DELLA SENTENZA DI CONDANNA DI PRIMO GRADO DA PARTE DELL'ENTE PREVIDENZIALE - ACQUIESCENZA TACITA EX ART. 329, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, lo spontaneo adempimento, da parte dell'ente pubblico previdenziale, della sentenza di condanna di primo grado resa nei suoi confronti, la quale è provvisoriamente esecutiva di diritto ai sensi degli artt. 447 e 431 cod. proc. civ., non configura un comportamento univocamente incompatibile con la volontà di impugnare la sentenza stessa e, pertanto, non implica acquiescenza ai sensi dell'art. 329, primo comma, dello stesso codice. (V 6739/81, mass n 417622; (V 4476/80, mass n 408350; (V 3276/79, mass n 399661).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)