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Sez. 2 - , Ordinanza n. 5318 del 21/02/2023 (Rv. 667007 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Gratuito patrocinio - Decreto di liquidazione delle spettanze del difensore della parte civile - Opposizione al decreto spiegata dall’imputato nel processo penale per contestare la validità della procura alle liti - Inammissiblità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667007-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

Nell'ambito del procedimento di opposizione ex artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. 150 del 2011 al decreto di liquidazione dei compensi dovuti ai difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, le cui uniche parti sono il soggetto ammesso al gratuito patrocinio e il Ministero della Giustizia, non possono essere sollevate questioni relative all'utilità e alla validità della procura rilasciata all'avvocato della parte ammessa al gratuito patrocinio, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede processuale. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da un imputato in un processo penale contro il provvedimento di liquidazione del compenso dell'avvocato della parte civile ammessa al gratuito patrocinio.)

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)