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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2517 del 29/01/2019 (Rv. 652508 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Revoca del decreto di ammissione - Opposizione - Legittimazione passiva - Ministero della Giustizia - Sussistenza - Agenzia delle Entrate - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652508-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

In tema di patrocinio a spese dello Stato, unico legittimato passivo nel procedimento di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio è il Ministero della Giustizia, poiché esclusivo titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento stesso; analoga legittimazione non può riconoscersi, invece, all'Agenzia delle Entrate, la quale ha unicamente il compito di trasmettere la dovuta informativa reddituale.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 112, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)