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Sez. L, Sentenza n. 14817 del 22/11/2001 (Rv. 550516 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Rapporti a termine degli esperti assunti dal Ministero deli Affari Esteri per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo - Art. 12 della legge n. 49 del 1987 - Interpretazione - Rinnovo dei contratti - Durata - Termine inferiore a quattro anni - Ammissibilità - Contrasto di tale interpretazione con la normativa successiva e con l'art. 97 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550516-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Con riferimento ai rapporti a termine degli "esperti" assunti dal Ministero degli Affari Esteri ex legge n. 49 del 1987 nell'ambito della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo, l'art. 12 della legge citata deve essere interpretato nel senso che esso si limita a fissare il termine quadriennale di durata massima dei contratti e a prevedere la rinnovabilità di questi senza imporre tuttavia per i rinnovi la durata del quadriennio ma semplicemente consentendo che tale termine possa, a certe condizioni, essere raggiunto. Tale interpretazione, desumibile dalla "ratio" della disposizione (individuabile nell'attribuzione al Ministero degli Affari Esteri della possibilità di rinnovare i contratti scaduti soltanto per il tempo ritenuto necessario per le esigenze particolari cui espressamente si riferisce anche l'art. 2 del D.M. 27 luglio 1987 n. 209) trova rafforzamento nella normativa successiva (di carattere innovativo) di cui al D.L. n. 543 del 1993, convertito nella legge n. 121 del 1994 ed è del tutto conforme all'art. 97 Cost..

Riferimenti normativi: Legge 26/02/1987 num. 49 art. 12, Decreto Legge 28/12/1993 num. 543 art. 4, Legge 17/02/1994 num. 121, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)