Sez. L, Sentenza n. 14676 del 13/11/2000 (Rv. 541612 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Rapporti a termine degli esperti assunti dal Ministero degli Affari Esteri per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo - Disciplina ex art. 12 legge n. 49 del 1987 e successive modifiche e integrazioni - Rinnovo del contratto - Durata - Termine inferiore a quattro anni - Inammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Con riferimento ai rapporti a termine degli "esperti" assunti dal Ministero degli Affari Esteri, ex legge n. 49 del 1987, nell'ambito della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo, i successivi rinnovi dei relativi contratti, ex art. 12 della legge cit., non possono prevedere termini inferiori a quattro anni, in tal senso dovendosi intendere l'espressione "contratti quadriennali rinnovabili" contenuta in tale disposizione, anche alla luce della specifica previsione della successiva legge 17 febbraio 1994 n. 121 (applicabile ai contratti in scadenza dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1994), che - esplicitamente modificando in sede di conversione quanto previsto dal decreto legge 28 dicembre 1993 n. 543 all'art. 4 e ribadendo sostanzialmente la formulazione dell'art. 12 della legge n. 49 del 1987 - ha stabilito che tali contratti "possono essere rinnovati per periodo quadriennali".
Riferimenti normativi: Legge 26/02/1987 num. 49 art. 12, Decreto Legge 28/12/1993 num. 543 art. 4, Legge 17/02/1994 num. 121
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)