Sez. L, Sentenza n. 10922 del 09/06/2004 (Rv. 573467 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Rapporti a termine degli esperti assunti dal Ministero degli Affari Esteri per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo - Disciplina ex art. 12 legge n. 49 del 1987 e successive modifiche e integrazioni - Rinnovo del contratto - Potere della P.A. nell'ambito dell'autonomia negoziale - Sussistenza - Controllo in sede giudiziale - Ammissibilità - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Con riferimento ai rapporti a termine degli esperti assunti dal Ministero degli Affari Esteri, ai sensi della legge n. 49 del 1987, nell'ambito della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo, la possibilità di rinnovo contrattuale contemplata dall'art. 12, quarto comma, di tale legge è rimessa, in linea di principio e salva la possibilità di autolimitarsi, alla scelta della P.A. nell'ambito del suo potere di autonomia negoziale, il quale trova un limite, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 543 del 1993, convertito in legge n. 121 del 1994, relativamente ai contratti in scadenza nel periodo novembre 1993-dicembre 1994 ovvero nel 1995 per effetto di atti aggiuntivi relativi a contratti già scaduti prima, per i quali - fermo il potere di rinnovare o meno il contratto - la eventuale scelta del rinnovo è subordinata all'emanazione di un giudizio di idoneità, soggetto al controllo giudiziale sotto i profili del rispetto delle regole procedimentali e della conformità ai criteri di legge ed ai precetti di buona fede e correttezza.
Riferimenti normativi: Legge 26/02/1987 num. 49 art. 12, Decreto Legge 28/12/1993 num. 543 art. 4, Legge 17/02/1994 num. 121
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)