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Sez. 1, Sentenza n. 2901 del 02/05/1980 (Rv. 406633 - 01)

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - PATTO DI ESTINZIONE DELLA FIDEJUSSIONE SOLO PER EFFETTO DELL'ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - DISCIPLINA EX ART 1957 COD CIV - INAPPLICABILITA - CONSEGUENZE IN TEMA DI FALLIMENTO DEL DEBITORE PRINCIPALE.*
Stato
decisa il 1980-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406633-01

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - PATTO DI ESTINZIONE DELLA FIDEJUSSIONE SOLO PER EFFETTO DELL'ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - DISCIPLINA EX ART 1957 COD CIV - INAPPLICABILITA - CONSEGUENZE IN TEMA DI FALLIMENTO DEL DEBITORE PRINCIPALE.*

Qualora la fideiussione venga prestata con l'espresso patto che potra estinguersi solo per effetto dell'Estinzione dell'obbligazione principale, la fideiussione stessa resta convenzionalmente sottratta alla disciplina dell'art 1957 cod civ, ed alla decadenza ivi prevista nel caso in cui il creditore non agisca tempestivamente e diligentemente contro il debitore principale, con la conseguenza che la sopravvenuta dichiarazione di fallimento di quest'ultimo non incide sull'obbligazione del fideiussore, ancorche il creditore abbia mancato di insinuarsi al passivo di detto fallimento. (V 794/76, mass n 379450).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)