Sez. U, Sentenza n. 5392 del 17/05/1995 (Rv. 492296 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Contratto di lavoro subordinato - Luogo dell'adempimento delle obbligazioni dedotte in giudizio - Individuazione - Criteri - Disciplina della competenza giurisdizionale, ex Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Luogo di svolgimento del lavoro - Rilevanza - Criterio della competenza unica del giudice adito per tutte le domande svolte - Operatività.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Nella disciplina della competenza giurisdizionale di cui alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con legge n. 804 del 1971), al fine dell'individuazione del luogo dell'adempimento delle obbligazioni dedotte in giudizio (e, quindi, del giudice avente competenza giurisdizionale a norma dell'art. 5, n. 1, conv. cit.) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato, deve aversi riguardo all'obbligazione principale che caratterizza il contratto e che è normalmente quella di svolgere il lavoro, in quanto le norme dell'indicata Convenzione vanno interpretate in modo tale che il giudice adito non si trovi indotto a dichiararsi competente per decidere su talune domande ed incompetenze su altre. (Vedi Corte Giust. C.E., sent. 26 maggio 1982, in causa n. 133/81).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 2094, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)