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Sez. U, Ordinanza n. 26089 del 13/12/2007 (Rv. 600827 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA | Controversie in materia di rapporti di lavoro - Art. 19, n. 2, lett. a), del Reg. CE n. 44 del 2001 - Competenza del giudice del luogo di svolgimento abituale dell'attività lavorativa o dell'ultimo luogo dello svolgimento dell'attività medesima - Interpretazione - Portata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600827-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA

In tema di competenza giurisdizionale in materia di contratti individuali di lavoro, l'art. 19 del Regolamento Cee n. 44 del 2001 stabilisce, tra l'altro, che il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto in un altro Stato membro "davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell'ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente" (punto 2, lett. a), con una disposizione che si pone in linea di continuità con l'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con legge 21 giugno 1971, n. 804 (nel testo modificato dalla Convenzione di San Sebastian del 26 maggio 1989, ratificata con legge n. 339 del 1991) - già interpretato dalla Corte di giustizia CE nel senso che il luogo di abituale svolgimento dell'attività lavorativa deve identificarsi con il luogo in cui il lavoratore adempie di fatto la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro (Corte giust. CE, 10 aprile 2003, n. C-437/00; Corte giust. CE, 27 febbraio 2002 n. C-37/00) - della quale accentua, altresì, il profilo di tutela del lavoratore, giacché prende in considerazione anche l'ultimo luogo in cui il lavoratore medesimo svolgeva abitualmente la sua attività di lavoro. (Nella specie, le S.U., enunciando l'anzidetto principio, hanno dichiarato, sul rilievo che risultava provata la sede di lavoro in Italia, la giurisdizione del giudice italiano in relazione a domanda di lavoratore italiano che chiedeva, nei confronti di impresa di nazionalità francese, l'accertamento della sussistenza di un rapporto di subordinazione e la conseguente illegittimità dell'intimato licenziamento per estromissione dall'incarico affidatogli).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2001 num. 44 art. 19, Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 5, Tratt. Internaz. 26/05/1989, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 05/10/1991 num. 339

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)