Sez. L, Sentenza n. 15775 del 09/11/2002 (Rv. 558376 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - VERBALI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI | Prova - C.d. "Collegiale medica" - Natura - Confessione stragiudiziale - Esclusione - Conseguenze - Efficacia vincolante - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - VERBALI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
Nella controversia avente ad oggetto il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1962, n.1124), la cd. "collegiale medica" non ha efficacia vincolante nei confronti dell'INAIL, non potendo ad essa attribuirsi il valore di confessione stragiudiziale, in quanto proviene da un organo privo del potere di disporre del diritto controverso e costituisce una mera dichiarazione di scienza diretta esclusivamente all'Istituto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2735, DPR 30/06/1962 num. 1124 art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)