Sez. L, Sentenza n. 6894 del 14/07/1998 (Rv. 517203 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidi civili - Procedimenti per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la concessione delle provvidenze economiche - Principi ex art. 11 legge n. 537/1993 sulla distinzione delle competenze circa i due aspetti - Organi rispettivamente competenti - Implicazioni sul piano della legittimazione passiva nei giudizi promossi dagli interessati - Disciplina ex art. 3 e 6 d.P.R. n. 698/1994 e Corte Cost. n. 156/1996 - Controversie su accertamenti sanitari - Legittimazione del Ministero del Tesoro - Controversie in materia di erogazione delle provvidenze - Legittimazione del Ministero dell'Interno.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
L'art. 11, primo comma, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, che ha dettato una nuova disciplina in materia di invalidità civile, nel porre la distinzione tra il procedimento di accertamento dell'esistenza dei requisiti sanitari e il procedimento per la concessione delle provvidenze economiche, ha assegnato le rispettive competenze, da un lato, alle commissioni mediche e al Ministero del Tesoro e, dall'altro, ai prefetti e al Ministero dell'Interno; con la conseguenza che, ai sensi degli artt. 3 e 6 del d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698 (regolamento previsto dal medesimo art. 11, primo comma, della legge n. 557/1993 ed emanato ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 23 agosto 1988 n. 400) e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 20 maggio 1996 (che ha annullato l'art. 3, quinto comma, del d.P.R. n. 698/1994, nella parte in cui prevede la legittimazione passiva in capo alla Regione ove l'atto impugnato sia stato emanato dalle commissioni mediche operanti presso le unità sanitarie locali), nelle controversie promosse dagli interessati davanti al giudice ordinario ed aventi per oggetto, per un verso, l'accertamento sanitario e, per un altro verso, l'erogazione delle provvidenze economiche, la legittimazione passiva spetta, rispettivamente, al Ministero del Tesoro e al Ministero dell'Interno.
Riferimenti normativi: Legge 23/08/1988 num. 400 art. 17 com. 2 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 com. 1 CORTE COST., DPR 21/09/1994 num. 698 art. 3 CORTE COST., DPR 21/09/1994 num. 698 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)