Sez. 6 - L, Ordinanza n. 31352 del 04/12/2018 (Rv. 651918 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Subentro di Agenzia dell’Entrate Riscossione quale nuovo concessionario - Conseguenze - Applicabilità del regime ordinario di prescrizione ex art. 2946 c.c. - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell'Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dall'art. 3 della l. n. 335 del 1995 invece che la regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 39, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 20, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)