Sez. 1, Ordinanza n. 18680 del 05/12/2003 (Rv. 568712 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Termine per il rilievo dell'incompetenza - Prima udienza di trattazione - Conseguenze - Obbligo di proporre immediatamente il conflitto - Sussistenza - Violazione - Effetto - Inammissibilità - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
A norma dell'art. 38 cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. della legge n. 353 del 1990, che ha comportato il superamento della distinzione tra criteri di competenza "forti" e "deboli", l'incompetenza per materia o per territorio, nei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ., deve essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di trattazione. Ne discende, a pena d'inammissibilità, che il regolamento d'ufficio, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell'incompetenza, deve essere sollevato nella stessa prima udienza di trattazione, anche a seguito di eventuale riserva assunta in quella sede (Fattispecie relativa a competenza territoriale inderogabile, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. civ., riguardante un procedimento cautelare proposto anteriormente alla causa di merito, ai sensi dell'art. 669-ter).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)