Sez. 1, Sentenza n. 35646 del 11/05/2023 Ud. (dep. 25/08/2023) Rv. 285201 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IN GENERE | Modifica degli artt. 405 e 408 cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022 - Applicazione retroattiva ai procedimenti in corso - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IN GENERE
Le modifiche apportate dagli artt. 405 e 408 cod. proc. pen. dall'art. 22 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. citato, nel caso in cui il pubblico ministero abbia già disposto l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 88 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 127 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)