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Sez. 6, Sentenza n. 5464 del 19/11/2025 Cc. (dep. 11/02/2026) Rv. 289330-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - IN GENERE | Iscrizione nel registro degli indagati in epoca successiva alla vigenza del d.lgs. n. 150 del 2022 - Durata - Determinazione - Ragioni - Successiva anticipazione dell’iscrizione da parte del pubblico ministero ai sensi dell’art. 335, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289330-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - IN GENERE

Il termine di durata delle indagini preliminari deve essere determinato a norma del disposto dell'art. 405, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 22, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui l'iscrizione nel registro degli indagati del nominativo della persona cui il reato è attribuito sia avvenuta dopo il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. citato, pur se il pubblico ministero abbia successivamente indicato, ai sensi dell'art. 335, comma 1-ter, cod. proc. pen., una data d'iscrizione alla stessa antecedente, trovando applicazione il principio del "tempus regit actum" che regolamenta la successione nel tempo delle norme processuali.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 22 com. 1 lett. A.2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 406 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 88 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)