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Sez. 2, Sentenza n. 50213 del 25/10/2018 Cc. (dep. 07/11/2018) Rv. 275514 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Archiviazione "de plano" depositata prima dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 - Impugnazione - Regime applicabile in assenza di disciplina transitoria - Momento di deposito del decreto di archiviazione - Rilevanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275514-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

In tema di archiviazione, ai fini dell'individuazione del rimedio applicabile, in assenza di una disposizione transitoria che regoli il passaggio dalla previgente disciplina a quella introdotta dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 ed in forza del principio "tempus regit actum", deve farsi riferimento al momento del deposito del provvedimento di archiviazione e non a quello della proposizione dell'impugnazione, con la conseguenza che è ricorribile per cassazione, e non reclamabile innanzi al tribunale ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, prima dell'entrata in vigore di detta disciplina, in presenza di opposizione della persona offesa, abbia proceduto "de plano" ad archiviazione, senza motivare sull'infondatezza della notizia di reato o sull'inammissibilità dell'opposizione.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)