Sez. 1, Sentenza n. 8025 del 06/04/2006 (Rv. 588647 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE | Procedimento di opposizione ad ordinanza - Ingiunzione - Chiusura del verbale dell'udienza di discussione - Successiva riapertura su istanza di parte ed in assenza della parte precedentemente comparsa - Violazione del principio del contraddittorio - Nullità - Sussistenza - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE
Il provvedimento del giudice che dispone la riapertura del verbale di udienza, se può ricondursi al potere di direzione del procedimento, deve essere sempre esercitato nel rispetto del diritto di difesa delle parti; pertanto, l'atto con cui il giudice, in un procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, dopo avere chiuso e sottoscritto il verbale dell'udienza di discussione, dispone, su istanza della parte sopraggiunta ed in mancanza di quella precedentemente comparsa, la riapertura dello stesso, ammettendo la parte presente a rassegnare le sue difese e conclusioni, è nullo per violazione del principio del contraddittorio, nullità che si estende anche agli atti successivi ed alla stessa sentenza che di essi abbia tenuto conto.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 130 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 175, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)