Sez. 3, Sentenza n. 6520 del 07/06/1991 (Rv. 472584 - 01)
Procedimento civile - Udienza - In genere | Chiusura del verbale d'udienza - Successiva riapertura su istanza di parte - Provvedimento del giudice istruttore - Conseguenze - Revoca del provvedimento di fissazione dell'udienza - Successiva ed immediata trattazione della causa - Onere di tempestiva comunicazione alle parti - Sussistenza - Omessa comunicazione - Conseguenze - Nullità dell'udienza anticipata - Limiti.
Procedimento civile - Udienza - In genere
Il provvedimento del giudice che, con riguardo alla udienza di istruzione della singola causa, dopo la chiusura del relativo verbale, che segna anche il momento terminale dell'udienza, abbia, su istanza di parte, disposto la riapertura del verbale stesso, implica la revoca del provvedimento già pronunciato di fissazione della udienza successiva con immediata trattazione della causa. Tale provvedimento, che può ricondursi al potere di direzione del procedimento che compete al giudice istruttore (art. 175 cod. proc. civ.), non può ledere il diritto di difesa delle parti e non può pertanto prescindere dalla sua tempestiva comunicazione, in mancanza della quale, a meno che non vi sia l'accordo dei procuratori delle parti costituite o che questi non siano presenti, l'udienza così anticipata ("riaperta") deve ritenersi nulla.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 130 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 175, Cod. Proc. Civ. art. 176, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)