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Sez. 1, Sentenza n. 3303 del 17/04/1997 (Rv. 503753 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE | Chiusura del verbale d'udienza - Successiva sua riapertura su istanza di parte - Relativo provvedimento del giudice istruttore - Conseguenze - Revoca del precedente provvedimento di fissazione dell'udienza e successiva e immediata trattazione della causa - Onere di previa e tempestiva comunicazione alle parti - Sussistenza - Omessa comunicazione - Conseguenza - Nullità dell'udienza.
Stato
decisa il 1997-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503753-01

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE

Il provvedimento del giudice che, con riguardo all'udienza di istruzione della singola causa, dopo la chiusura del relativo verbale (che segna anche il momento terminale dell'udienza), abbia, su istanza di parte, disposto la riapertura del verbale stesso, implica la revoca del provvedimento già pronunciato di fissazione dell'udienza successiva con immediata trattazione della causa. Tale provvedimento (che può ricondursi al potere di direzione del procedimento che comporta al giudice istruttore ex art. 175 cod. proc. civ.), al fine di non ledere il diritto di difesa delle parti, non può prescindere dalla sua tempestiva comunicazione, in mancanza della quale (a meno che non vi sia l'accordo dei procuratori delle parti costituite o che questi non siano presenti) l'udienza così anticipata ("riaperta") deve ritenersi inficiata da nullità che si estende a tutti gli atti compiuti in tale fase, non escluse le riserve di impugnazione differita avverso precedenti sentenze non definitive. (In applicazione del suesposto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto intempestiva e irrituale la riserva di gravame proposta dopo la riapertura del verbale, sia perché intervenuta in un'udienza nuova e diversa da quella immediatamente precedente, e perciò non utile ai fini del rispetto dei termini di cui all'art. 340 cod. proc. civ., sia perché intervenuta in udienza nulla per violazione del principio del contraddittorio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 130 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 175, Cod. Proc. Civ. art. 176, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)