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Sez. 5, Sentenza n. 23172 del 16/11/2005 (Rv. 585137 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Mera titolarità di somma di denaro - Prova di percezione di reddito - Sufficienza - Esclusione - Prova dell'impiego della somma produttivo di reddito imponibile - Necessità.
Stato
decisa il 2005-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585137-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la mera titolarità di una somma di danaro della quale non viene contestata la provenienza - sia essa di natura risarcitoria, ovvero corrispettivo di cessione di credito - non può, da sola, costituire prova, anche sul piano indiziario, della percezione di redditi derivanti dall'impiego della somma stessa, in assenza di prova circa l'impiego stesso. Pertanto, in assenza di prova circa un impiego di somme produttivo di reddito imponibile, la pretesa fiscale non può fondarsi "sic et simpliciter" sul principio della naturale fecondità del danaro.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 41, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)