Sez. 1, Sentenza n. 7213 del 26/06/1995 (Rv. 493101 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE; IMPOSTA R.M.) - IN GENERE | Capitale nella disponibilità del contribuente - Presunzione ex art. 86 del d.P.R. n. 645 del 1958 - Portata.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE; IMPOSTA R.M.) - IN GENERE
L'art. 86 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 pone in favore dell'amministrazione finanziaria una presunzione di redditività del capitale, che sia nella disponibilità del contribuente e che risulti da esso dato a mutuo o altrimenti impiegato, ma non introduce una presunzione anche di tale impiego, che deve quindi essere dedotto e dimostrato dall'amministrazione medesima, salva restando la possibilità di fornire questa dimostrazione con ogni mezzo di prova offerto dall'ordinamento e quindi anche per mezzo di presunzioni, fermo restando che, perché il giudice possa avvalersi di una presunzione, ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, possibile, secondo un criterio di normalità, e senza che si richieda che il giudice stesso sia stimolato dall'attività della parte, bastando che risultino comunque acquisiti al processo gli elementi che costituiscono la premessa del ragionamento congetturale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)