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Sez. 1, Sentenza n. 8921 del 28/10/1994 (Rv. 488308 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE; IMPOSTA R.M.) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - IN GENERE | Art. 86 d.P.R. n. 645 del 1958 - Disciplina - Portata - Capitale nella disponibilità del contribuente - Impiego - Prova - Onere dell'Amministrazione finanziaria - Prova - Mezzi - Presunzioni - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488308-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE; IMPOSTA R.M.) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - IN GENERE

Al fine della determinazione dell'imponibile di ricchezza mobile, l'art. 86 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 pone in favore dell'Amministrazione finanziaria una presunzione di redditività del capitale che sia nella disponibilità del contribuente e che risulti da esso dato a mutuo od altrimenti impiegato, nonostante la mancata previsione nel relativo titolo di interessi, ovvero la previsione di interessi inferiori, ma non introduce anche una presunzione di tale impiego, il quale, pertanto, deve essere dedotto e dimostrato dall'amministrazione medesima, salva restando la possibilità di fornire questa dimostrazione con ogni mezzo di prova offerto dall'ordinamento e, quindi, anche con elementi presuntivi, sempre che, rispondendo a requisiti di gravità, precisione e concordanza, siano idonei ad evidenziare, secondo criteri di probabilità correlati al caso concreto, il titolo di quell'impiego.

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 86

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)