Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16356 del 03/07/2017 (Rv. 644807 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Straniero - Domanda di protezione sussidiaria - Presupposti - Rischio di subire un danno grave da soggetti privati - Configurabilità.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Il diritto alla protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostanza che a provocare il danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel Paese d'origine non vi sia un'autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull'attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull'eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Costituzione art. 10 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)