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Sez. 1, Sentenza n. 3636 del 09/08/1977 (Rv. 387258 - 01)

SICILIA - ELEZIONI - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO - INELEGGIBILITA - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - DIPENDENTI DI ENTI SOTTOPOSTI A VIGILANZA DEL COMUNE - VIGILANZA - NOZIONE - FATTISPECIE (SEGRETARIO DI UNA BANCA CHE GESTIVA, TRAMITE UNA AGENZIA LOCALE, L'ESATTORIA COMUNALE).*
Stato
decisa il 1977-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387258-01

SICILIA - ELEZIONI - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO - INELEGGIBILITA - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - DIPENDENTI DI ENTI SOTTOPOSTI A VIGILANZA DEL COMUNE - VIGILANZA - NOZIONE - FATTISPECIE (SEGRETARIO DI UNA BANCA CHE GESTIVA, TRAMITE UNA AGENZIA LOCALE, L'ESATTORIA COMUNALE).*

Il termine 'vigilanzà, contenuto nel n 3 dell'art 5 del tu per le elezioni comunali e provinciali in Sicilia, approvato con decreto del Presidente della regione 20 agosto 1960, n 3, modificato con l'art 1 della legge regionale siciliana 26 ottobre 1972, n 51, va interpretato, sul piano grammaticale e logico, nella sua piu lata eccezione, e non in modo limitativo con riferimento ai soli tipici controlli tutori e di legittimita o a quelli sugli organi (controlli sostitutivi). Tale potere di vigilanza puo pertanto concretarsi anche in controlli di piu ampia e diversa natura, e puo discendere non solo dalla legge, ma anche da un mero vincolo contrattuale. (fattispecie riguardante la dichiarata ineleggibilita a consigliere comunale di persona in servizio quale segretario presso una banca che, tramite una sua Agenzia locale, gestiva la tesoreria comunale, ancorche detta persona non prestasse servizio presso l'ufficio della banca destinato a tale gestione). (V 1591/73, mass n 364424; (V 2057/72, mass n 359244; (V 3692/71, mass n 355466).*

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 20/08/1960 num. 3 art. 5 com. 3 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 26/10/1972 num. 51 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)