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Sez. 1, Sentenza n. 2057 del 22/06/1972 (Rv. 359244 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELEZIONI - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - VIGILANZA - NOZIONE - LIMITI - ANNULLAMENTO - APPROVAZIONE DEGLI ATTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359244-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELEZIONI - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - VIGILANZA - NOZIONE - LIMITI - ANNULLAMENTO - APPROVAZIONE DEGLI ATTI - ESCLUSIONE.*

Il termine vigilanza usato dall'art 15, n 3 del DPR 16 maggio 1960, n 570, comprende qualsiasi Forma di controllo e di ingerenza del comune sull'ente controllato, compresa anche la sorveglianza e la facolta ispettiva e non occorre, a tal fine, che la vigilanza si esplichi nelle forme piu penetranti dell'annullamento o dell'approvazione degli Atti dell'ente controllato. (Conf 497'70, mass n 345513).*

Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)