Sez. 3, Sentenza n. 496 del 18/01/2000 (Rv. 532930 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO | Espropriazione presso terzi - Vincolo di impignorabilità ex D. Lgs. n. 77 del 1995 - Opposizione dell'ente locale all'assegnazione di somme - Qualificazione - Opposizione agli atti esecutivi.
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO
Nell'espropriazione presso terzi le eccezioni che la dichiarazione resa dal terzo sia inficiata da errori ovvero che la somma da assegnare non sia stata determinata correttamente ovvero, ancora, che il credito verso il terzo non è assoggettabile ad esecuzione forzata costituiscono motivi di opposizione agli atti esecutivi e non di opposizione all'esecuzione. Consegue che è inquadrabile come opposizione agli atti esecutivi l'opposizione proposta da un comune avverso l'ordinanza di assegnazione del credito, con la quale si deduce l'esistenza di un vincolo d'impignorabilità ai sensi del decreto legislativo n. 77 del 1995.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 552, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 25/02/1995 num. 77 art. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)