Sez. U, Sentenza n. 8190 del 05/11/1987 (Rv. 455819 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - TIROCINIO DEI MEDICI PRESSO GLI ENTI OSPEDALIERI - NATURA - LAVORO AUTONOMO E SUBORDINATO - ESCLUSIONE - ASSEGNO CORRISPOSTO AI TIROCINANTI - NATURA - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA QUANTIFICAZIONE DI ESSO - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - TIROCINIO DEI MEDICI PRESSO GLI ENTI OSPEDALIERI - NATURA - LAVORO AUTONOMO E SUBORDINATO - ESCLUSIONE - ASSEGNO CORRISPOSTO AI TIROCINANTI - NATURA - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA QUANTIFICAZIONE DI ESSO - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O.*
Il tirocinio pratico svolto dai medici presso gli enti ospedalieri, ai sensi degli artt. 74 bis e segg. del d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130, come introdotti dalla legge 18 aprile 1975 n. 148, non integra un rapporto di lavoro, né autonomo, né subordinato, in quanto non si traduce in prestazioni in favore di detti enti, ma in un'attività rivolta all'addestramento nei servizi ospedalieri, dietro corresponsione di un assegno privo di natura di corrispettivo ed inteso a sopperire alle esigenze materiali dei tirocinanti. Ne consegue che le controversie inerenti al riconoscimento ed alla quantificazione di detto assegno, il quale ha natura di diritto soggettivo, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, ma con il rito comune, non con quello delle cause di lavoro, stante la non riconducibilità dell'indicato tirocinio in alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 409 cod. proc. civ.. (Conf 5847/83, mass n 430685; (Conf 5810/83, mass n 430671).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 130 art. 74 bis CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)