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Sez. U, Sentenza n. 5810 del 06/10/1983 (Rv. 430671 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - TIROCINIO DEI MEDICI PRESSO GLI ENTI OSPEDALIERI - NATURA - LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO - ESCLUSIONE - ASSEGNO CORRISPOSTO AI TIROCINANTI - NATURA - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA QUANTIFICAZIONE DI ESSO - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*
Stato
decisa il 1983-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430671-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - TIROCINIO DEI MEDICI PRESSO GLI ENTI OSPEDALIERI - NATURA - LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO - ESCLUSIONE - ASSEGNO CORRISPOSTO AI TIROCINANTI - NATURA - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA QUANTIFICAZIONE DI ESSO - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*

Il tirocinio pratico svolto dai medici presso gli enti ospedalieri, ai sensi degli artt. 74 e segg. del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 come introdotti dalla legge 18 aprile 1975 n. 148, non integra un rapporto di lavoro, né autonomo, né subordinato, in quanto si traduce in prestazioni non dirette a procurare utilità ai predetti enti, o comunque ad inserirsi nell'ambito dei loro programmi operativi, bensì rivolte esclusivamente a conseguire l'addestramento dei sanitari nei servizi ospedalieri, in vista della loro eventuale assunzione mediante i prescritti concorsi, dietro corresponsione di un assegno privo di natura di corrispettivo ed inteso soltanto a sopperire alle esigenze materiali dei tirocinanti. Ne consegue che la controversia vertente sulla quantificazione di detto assegno, secondo i criteri fissati dall'art. 10 della citata legge n. 148 del 1975, investe posizioni di diritto soggettivo non riconducibili ad un rapporto di pubblico impiego, e resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, nonché soggetta al rito comune, non ricorrendo alcuna delle ipotesi per le quali l'art. 409 cod. proc. civ. prevede il rito del lavoro. (V 3850/83, mass n 428769; (V 4216/82, mass n 422198; (V 2919/82, mass n 420812).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 130 art. 74 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 148 art. 10, Legge 18/04/1975 num. 148 art. 11, Legge 18/04/1975 num. 148 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)