Sez. U, Sentenza n. 1383 del 23/02/1990 (Rv. 465491 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - TIROCINIO PRATICO DEI MEDICI PRESSO GLI ENTI OSPEDALIERI - FUNZIONE - CONFIGURABILITÀ DI UN RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CONTROVERSIE RELATIVE ALL'ASSEGNO DOVUTO AL TIROCINANTE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO NEGATIVO - IRRILEVANZA.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - TIROCINIO PRATICO DEI MEDICI PRESSO GLI ENTI OSPEDALIERI - FUNZIONE - CONFIGURABILITÀ DI UN RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CONTROVERSIE RELATIVE ALL'ASSEGNO DOVUTO AL TIROCINANTE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO NEGATIVO - IRRILEVANZA.*
Il tirocinio pratico dei medici presso gli enti ospedalieri, previsto dagli artt. 74 e segg. del d.P.R. 27 maggio 1969 n. 130 (come introdotti dalla legge 18 aprile 1975, n. 148), essendo diretto esclusivamente all'addestramento professionale dietro versamento di un assegno privo di natura corrispettiva ed inteso a sopperire alle esigenze materiali del tirocinante, non integra un rapporto di lavoro, né autonomo, né subordinato. Le controversie relative al riconoscimento ed alla quantificazione del detto assegno esulano, pertanto, dalla giurisdizione del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego e, avendo ad oggetto crediti determinati dalla legge e sottratti ad ogni discrezionalità amministrativa, sì da investire posizioni di diritto soggettivo, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che possa aver rilievo la circostanza dell'avvenuta emanazione di un atto amministrativo negativo, trattandosi di obbligazione ex lege ed avendo l'atto amministrativo natura meramente ricognitiva del corrispondente diritto soggettivo. (Conf 8962/87, mass n 456271; (Conf 8794/87, mass n 456177; (Conf 8190/87, mass n 455819).*
Riferimenti normativi: DPR 27/03/1969 num. 130 art. 74 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)