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Sez. 1 - , Sentenza n. 50906 del 28/06/2018 Cc. (dep. 08/11/2018) Rv. 274539 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Investigazioni difensive preesistenti alla emissione della misura cautelare - Omessa trasmissione al tribunale del riesame - Effetti - Perdita di efficacia della misura - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274539-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

L'obbligo dell'autorità procedente di trasmettere al tribunale del riesame gli atti di cui all'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., riguarda anche i risultati delle investigazioni difensive posti a disposizione del giudice per le indagini preliminari all'atto dell'emissione dell'ordinanza cautelare, in quanto formati anteriormente alla richiesta di applicazione della misura e già contenuti nel fascicolo del pubblico ministero; ne consegue che la loro omessa trasmissione al giudice del riesame determina la caducazione del provvedimento impugnato qualora essi incidano in modo decisivo sul quadro cautelare, spettando all'indagato l'onere di indicare le ragioni per le quali gli atti in questione rivestano tale carattere.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)