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Sez. 5, Sentenza n. 21205 del 03/03/2017 Cc. (dep. 03/05/2017) Rv. 270050 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Omessa trasmissione di atti al Tribunale del riesame - Perdita di efficacia della misura - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270050-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

L'omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell'applicazione della misura cautelare. Spetta all'indagato l'onere di indicare le ragioni per le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione siano stati determinanti ai fini dell'applicazione della misura cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)