Sez. 2, Sentenza n. 20191 del 04/02/2015 Cc. (dep. 15/05/2015) Rv. 263522 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Mancata trasmissione di atti al Tribunale del riesame - Perdita di efficacia della misura - Condizioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
L'omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato, qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell'applicazione della misura cautelare. (Fattispecie, nella quale la Corte ha annullato il provvedimento del Tribunale della libertà , che aveva ritenuto sufficiente a sopperire, alla trasmissione della sola prima pagina del verbale di sommarie informazioni rese dalla persona offesa, la presenza, tra gli atti trasmessi, del fascicolo fotografico da questa visionato e sottoscritto in corrispondenza dell'effigie del soggetto riconosciuto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)