Sez. L - , Ordinanza n. 36639 del 14/12/2022 (Rv. 666306 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Segretario comunale - Maggiorazione per la segreteria convenzionata - Trattamento economico "pensionabile" ex art. 18 d.P.R. n. 465 del 1997 - Conservazione in caso di passaggio ad altre amministrazioni - Sussistenza - Modifiche intervenute con l’art. 3 ter del d.l. n. 136 del 2004 - Irrilevanza - Ragioni.
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)
I segretari comunali transitati, per mobilità volontaria, nei ruoli di altra amministrazione (nella specie, alle dipendenze del Ministero del lavoro) hanno diritto al computo, nell'assegno "ad personam", della maggiorazione di retribuzione prevista per la titolarità di una sede di segreteria convenzionata, in virtù dell'art. 18, comma 11, del d.P.R. n. 465 del 1997, rimasto applicabile
per espressa volontà del legislatore, nonostante l'entrata in vigore dell'art. 3 ter del d.l. n. 136 del 2004, conv. con modif. dalla l. n. 186 del 2004, atteso il rinvio all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, che fa salve le previsioni contenute in leggi speciali, come il citato comma 11 dell'art. 18, relativo alla garanzia di conservazione del trattamento economico.
DPR 04/12/1997 num. 465 art. 18, Decreto Legge 28/05/2004 num. 136 art. 3 ter, Legge 27/07/2004 num. 186 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)