Sez. L, Sentenza n. 6016 del 21/03/2005 (Rv. 580366 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Segretari comunali - Retribuzione mensile aggiunta prevista per i segretari di Consorzi - Trattamento economico "pensionabile" ex art. 18 d.P.R. n. 465 del 1997 - Configurabilità - Conservazione in caso di passaggio ad altre amministrazioni - Sussistenza.
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)
I segretari comunali passati, a seguito di richiesta di mobilità, nei ruoli di altra amministrazione (nella specie, il Ministero del Lavoro) conservano, a norma dell'art. 18 comma primo d.P.R. n. 465 del 1997, il trattamento economico pensionabile e la qualifica in godimento, ove più favorevoli, senza che sia possibile, all'interno del suddetto trattamento, operare ulteriori distinzioni tra le varie componenti per escluderne alcune dall'ambito di applicazione della garanzia prevista da tale norma; ne consegue che deve essere ricompresa nel suddetto trattamento la cosiddetta "retribuzione mensile aggiunta" erogata ai titolari della segreteria costituita da consorzi di più comuni, trattandosi di parte integrante del trattamento economico attribuito ad una specifica posizione lavorativa e non di emolumento variabile e provvisorio caratterizzato da accidentalità e precarietà.
Riferimenti normativi: DPR 04/12/1997 num. 465 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)