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Sez. 1, Sentenza n. 23557 del 12/09/2008 (Rv. 605346 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - IN GENERE | Amministratore - Revoca - Presupposti - Giusta causa - Enunciazione nella delibera assembleare - Necessità - Integrazione successiva - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605346-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - IN GENERE

In tema di revoca dell'amministratore di società di capitali (nella specie, società a responsabilità limitata) la sussistenza di una giusta causa esclude il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno prodotto dall'anticipato scioglimento del rapporto, ai sensi dell'art. 2383, terzo comma, cod. civ. (nel testo, vigente "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), se espressamente enunciata nell'atto dell'assemblea che altresì descriva le ragioni della revoca, senza che queste, omesse nell'atto deliberativo, possano essere integrate in prosieguo, nel corso del giudizio, appartenendo alla sola assemblea ogni valutazione in proposito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1709, Cod. Civ. art. 1725, Cod. Civ. art. 2383, Cod. Civ. art. 2389, Cod. Civ. art. 2487

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)