Sez. 4, Sentenza n. 25868 del 06/03/2018 Cc. (dep. 07/06/2018) Rv. 273078 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Sequestro preventivo finalizzato alla confisca a norma dell'art. 12-sexies d.l. n. 356 del 1992 - Fase esecutiva - Terzo intestatario del bene - Avviso di fissazione dell'udienza - Necessità - Ragioni.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In caso di richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni ai sensi dell'art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356, avanzata dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, anche il terzo intestatario del bene ha diritto ad essere avvisato dell'udienza, trattandosi di "interessato" legittimato ad agire, in base all'art. 606, comma primo, cod. proc. pen., al fine di dimostrare che l'intestazione del bene non è solo fittizia. (In motivazione la Corte ha precisato che tale principio consegue ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 666, comma terzo, cod. proc. pen., volta ad assicurare il contraddittorio in sede di incidente di esecuzione e a garantire il diritto di proprietà, che sia rispettosa del diritto di difesa di cui all'art. 24, secondo comma, Cost. nonché dell'art. 6, par. 1, CEDU).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Decreto Legge 08/06/2002 num. 306 art. 12 sexies, Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Costituzione art. 24 com. 2, Costituzione art. 42, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)