Sez. 3, Sentenza n. 1568 del 12/06/1963 (Rv. 262347 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE - DECADENZA - DIFFERENZE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE - DECADENZA - DIFFERENZE.*
Tanto per la legislazione anteriore (cod civ del 1865) quanto per quella attuale (cod civ del 1942) il fondamento della prescrizione e la presunzione di abbandono di un diritto per inerzia del titolare, mentre fondamento della decadenza e la esigenza obiettiva del compimento di particolari Atti entro un termine perentorio, stabilito dalla legge o dalla volonta dei privati, indipendentemente dalle circostanze subiettive od obiettive dalle quali dipende l'inutile decorso del tempo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2966, Cod. Civ. art. 2934
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)