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Sez. 1, Sentenza n. 19615 del 30/09/2004 (Rv. 578206 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Edificabilità del suolo - Nozione - Riferimento alla possibilità di sfruttamento a fini di edilizia privata - Edificabilità inerente alla realizzazione dell'opera pubblica - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578206-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Nella qualificazione dei suoli ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione (ai sensi dell'art. 5 bis D.L. n. 333/1992, conv., con modif., nella legge n. 359/1992), l'edificabilità va identificata con l'edilizia privata e con lo sfruttamento, quindi, del terreno esprimibile dallo stesso proprietario dell'area anzidetta, mentre non può tenersi conto della edificabilità inerente all'attuazione dello strumento preordinato all'espropriazione, nel senso che la presenza in una zona originariamente non edificabile, perché vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico, di una singola costruzione di interesse pubblico, a seguito dell'esecuzione del relativo progetto, non comporta, ai fini indennitari, l'acquisizione della natura edificabile da parte delle aree, collocate in quella zona, che siano state assoggettate ad esproprio esattamente allo scopo di realizzare l'opera anzidetta.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)