Sez. 1, Sentenza n. 5106 del 12/03/2004 (Rv. 571056 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Art. 5 bis legge 359 del 1992 - Accertamento della edificabilità del suolo - Verde pubblico per la creazione di parchi - Edificabilità - Insussistenza - Necessità di realizzazione di chioschi e attrezzature per i giochi - Irrilevanza - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Nel sistema introdotto dall'art. 5 bis legge 359/92, caratterizzato dalla rigida dicotomia tra aree edificabili ed aree agricole o comunque non edificabili, il riconoscimento della edificabilità (che pur non si identifica e non si esaurisce in quella abitativa) postula l'indagine circa la concreta disciplina e destinazione attribuita dagli strumenti urbanistici all'area, sicché ove la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico per la creazione di parchi), la classificazione apporta un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e che sono, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia, con la conseguenza che l'area va qualificata come non edificabile, restando irrilevante la circostanza che la destinazione a parco pubblico richieda la realizzazione di strutture (chioschi di vendita; attrezzature per il gioco dei bambini; sistemazione a giardino) la cui valutazione in melius comporterebbe il riconoscimento di un tertium genus contrario alla logica della norma, considerandosi altresì che l'edificabilità va identificata con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area, e non con gli interventi unicamente finalizzati alla realizzazione dello scopo pubblicistico.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)