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Sez. L, Sentenza n. 2171 del 28/01/2009 (Rv. 606869 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE | Mancato deposito della sentenza impugnata - Improcedibilità dell'appello - Esclusione in base all'art. 348 cod. proc. civ., nel testo introdotto dalla legge n. 353 del 1990 - Contenuto della pronuncia del giudice di appello - Decisione nel merito ovvero inammissibilità dell'appello - Presupposti.
Stato
decisa il 2009-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606869-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE

L'art. 348 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dalla legge n. 353 del 1990, non contempla più la declaratoria di improcedibilità dell'appello in conseguenza della mancata presentazione nella prima udienza del fascicolo di parte e, quindi, della sentenza impugnata, e pertanto, in considerazione del principio di tassatività delle cause di improcedibilità, la mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica comunque la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, atteso che il giudice di appello è tenuto a una decisione di merito, ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, a una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto, analoga alla dichiarazione di inammissibilità per genericità dei motivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)