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Sez. 2, Sentenza n. 8290 del 07/04/2006 (Rv. 589313 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Fascicolo di parte contenente copia della sentenza di primo grado - Mancanza di annotazione del ritiro - Mancato successivo reperimento della copia suddetta - Rigetto o improcedibilità dell'impugnazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589313-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE

Il giudice d'appello che non rinvenga negli atti processuali il fascicolo di parte contenente copia della sentenza impugnata, in guisa da non poter valutare la fondatezza dei motivi di gravame, non può rigettare (né dichiarare improcedibile) l'impugnazione, qualora non risulti attestato l'avvenuto ritiro del fascicolo di parte appellante (dovendo in tal caso disporre le opportune ricerche) e senza motivazione specifica dell'impossibilità di pervenire ad una decisione di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)