Sez. 1, Sentenza n. 10404 del 02/07/2003 (Rv. 564713 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE | Mancato deposito della sentenza impugnata - Improcedibilità dell'appello - Esclusione in base all'art. 348 cod. proc. civ., nuovo testo - Contenuto della pronuncia del giudice di appello - Decisione nel merito ovvero inammissibilità dell'appello - Presupposti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE
Nel vigore del nuovo testo (introdotto dall'art. 54 della legge n. 353 del 1990) dell'art. 348 cod. proc. civ., che non contempla più la declaratoria di improcedibilità dell'appello in conseguenza della mancata presentazione del fascicolo di parte - e quindi della sentenza impugnata - nella prima udienza (ancorché il deposito del fascicolo e della sentenza impugnata siano comunque prescritti dal combinato disposto degli artt. 165, 359 e 347 cod. proc. civ.), e considerato il principio di tassatività delle cause di improcedibilità, deve ritenersi che la mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica comunque la possibilità di una declaratoria di improcedibilità dell'appello, essendo il giudice di appello tenuto a una decisione di merito, ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, a una decisione di inammissibilità dell'appello per carenza degli elementi essenziali di tale atto, analoga alla dichiarazione di inammissibilità per genericità dei motivi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)