diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 31461 del 27/06/2006 Cc. (dep. 22/09/2006) Rv. 234147 - 01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE | Limitazione alla sola violazione di legge - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234147-01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti dei tribunali di sorveglianza, ivi compreso quello militare, non è soggetto alla limitazione della sola violazione di legge prevista dall'art. 71 ter L. 26 luglio 1975 n. 354, atteso che tale disposizione normativa è da ritenere non più operante, per le materie di competenza del tribunale di sorveglianza, per effetto dell'art. 236, comma secondo, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del vigente codice di procedura penale, secondo cui, in dette materie, <<continuano ad osservarsi le disposizioni della L. 26 luglio 1975 n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II bis del titolo II della stessa legge>>, capo nel quale è appunto compreso l'art. 71 ter.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 236 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 ter CORTE COST., Legge 29/04/1983 num. 167 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)