Sez. 1, Sentenza n. 8411 del 14/01/2025 Cc. (dep. 28/02/2025) Rv. 287565-01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Provvedimenti di modifica delle prescrizioni impartite - Ricorribilità in cassazione - Condizioni - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, è esperibile, in virtù dell'art. 111, comma 7, Cost., ricorso per cassazione per violazione di legge, nel caso in cui siano interessate prescrizioni che incidono in modo sostanziale sullo "status libertatis". (Fattispecie
relativa a provvedimento di rigetto della richiesta dell'interessato di proseguire l'espiazione della misura alternativa all'estero).
Costituzione art. 111 com. 7, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 97 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)